Sono due le novità, previste dalla riforma del processo civile (l. n. 206/2021) operative a decorrere dal 22 giugno 2022, quali misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata: un adempimento aggiuntivo a carico del creditore stabilito a pena di inefficacia del pignoramento presso terzi, e un nuovo criterio per stabilire il foro competente per le ipotesi di espropriazione presso terzi ove il debitore sia una Pubblica Amministrazione e il credito per cui si procede sia sorto da un rapporto di lavoro alle dipendenze della PA.
Di seguito il dettaglio delle due novità:
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
L’intento della nuova formulazione dell’articolo 543 c.p.c., che permette al debitore e al terzo di essere informati in ordine alla prosecuzione del processo esecutivo, è quello di consentire una veloce liberazione dei crediti e dei beni pignorati, ponendo fine agli obblighi di custodia in capo al terzo tramite la sopravvenuta inefficacia del pignoramento.
L’intento di tale norma operativa è quello di consentire una distribuzione più razionale delle controversie tra i differenti tribunali, in quanto, nel caso di espropriazione di crediti della Pubblica Amministrazione, convogliare la competenza di tali processi esecutivi per territorio alla residenza del terzo comporterebbe la concentrazione di tutte le procedure espropriative di crediti presso il Tribunale di Roma, con un conseguente appesantimento del carico di lavoro.
I riferimenti normativi della legge in esame sono scaricabili al seguenti link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/09/21G00229/sg
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